- Proposta di legge Galletti -

Proposta di legge Galletti

LEGISLAZIONE

Articolo 1

(Finalità e oggetto della legge)

  1. La Repubblica italiana riconosce il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell’arte medica e riconosce il valore diagnostico e terapeutico degli indirizzi terapeutici non convenzionali affermatisi nell’ambito della cultura europea negli ultimi decenni, quali l’agopuntura, la fitoterapia, l’omeopatia, l’antroposofia, l’omotossicologia e le terapie orientali.
  2. La Repubblica italiana garantisce la libertà delle scelte terapeutiche adottate consapevolmente dal paziente e dal medico curante nel più scrupoloso rispetto della deontologia professionale, mettendo in opera ogni mezzo per rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena disponibilità dei medicinali e dei presidi terapeutici utilizzati nella pratica degli indirizzi terapeutici non convenzionali.
  3. Le università statali e private, nei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, medicina veterinaria, farmacia, chimica e scienze biologiche, forniscono una conoscenza di base delle varie metodiche delle terapie e cure non convenzionali.
  4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce gli insegnamenti da inserire nei corsi di laurea di cui al comma 3.
  5. Nell’interesse supremo dei pazienti lo Stato provvede a un’adeguata qualificazione professionale degli operatori sanitari propri degli indirizzi terapeutici non convenzionali, ovvero quelle terapie non vigilate ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, promuovendo l’istituzione di appositi corsi di formazione, controllandone l’attività e reprimendo l’esercizio per fini illeciti delle terapie non convenzionali.

Articolo 2

(Indirizzi terapeutici non convenzionali)

  1. Ai medici che praticano l’agopuntura, la fitoterapia, l’omeopatia, l’antroposofia, l’omotossicologia, le medicine orientali è consentito di definire pubblicamente la loro qualificazione professionale.
  2. All’interno del Consiglio superiore di sanità, è obbligatoria la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei sei indirizzi terapeutici di cui al comma 1.
  3. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è sostituito dal seguente: “2. La Commissione unica del farmaco è nominata con decreto del Ministro della sanità ed è presieduta dal Ministro stesso o dal vicepresidente da lui designato ed è composta da quindici esperti, di documentata competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche, di cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e otto nominati dal Ministro della sanità, dei quali due tra gli esperti delle terapie non convenzionali iscritti nei registri, previsti all’art. 4 della seguente legge. La Commissione dura in carica quattro anni e i componenti possono essere confermati una sola volta”.

Articolo 3

(Definizione delle terapie non convenzionali)

  1. L’agopuntura è una forma di terapia medica che si avvale della stimolazione di determinate zone cutanee per mezzo dell’infissione di aghi metallici, al fine di raggiungere un equilibrio da qualsiasi causa alterato.
  2. La fitoterapia è un sistema terapeutico che interviene sulle malattie mediante la somministrazione di sostanze vegetali, piante intere o parti di esse, piante allo stato naturale o preparazioni da esse ricavate.
  3. L’omeopatia è un metodo clinico e terapeutico basato sulla legge dei simili che afferma che è possibile curare un malato somministrandogli una sostanza che, in un uomo sano, riproduce gli stessi sintomi della sua malattia.
  4. La medicina antroposofica è un ampliamento della medicina convenzionale che introduce un metodo conoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che guida la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle manifestazioni della vita, dell’anima e dello spirito nell’uomo e nella natura.
  5. L’omotossicologia ha una concezione dell’omeopatia con un suo proprio corpus teorico e metodologico e una sua caratteristica strategia terapeutica per la quale lo stato di salute è interpretato come omeostasi dinamica; la malattia è altresì interpretata come espressione della lotta fisiologica dell’organismo che tende a eliminare quelle omeo-tossine o stressor endogene ed esogene che hanno superato la soglia di allarme.
  6. Le medicine orientali, l’Ayurveda e la Medicina Tradizionale Cinese si basano sulla filosofia secondo la quale la salute non si identifica solo con l’assenza della malattia, ma con il perfetto equilibrio dell’organismo; pertanto la diagnosi e la cura devono essere esclusivamente finalizzate a ripristinare il corretto funzionamento dei processi fisiologici e l’equilibrio delle energie vitali.
  7. I medici che praticano l’agopuntura, la fitoterapia, l’omeopatia, l’antroposofia, l’omotossicologia, l’ayurveda e la MTC possono definire pubblicamente la loro qualificazione professionale.

Articolo 4

(Registri degli operatori delle medicine non convenzionali)

  1. Presso l’Ordine dei medici sono istituiti i registri degli operatori delle medicine non convenzionali.
  2. I registri degli operatori delle medicine non convenzionali sono sei: uno per gli agopuntori, uno per i fitoterapeuti, uno per gli omeopati, uno per gli antroposofi, uno per gli omotossicologi e uno per gli esperti in medicine orientali.
  3. Ai registri degli operatori delle medicine non convenzionali possono iscriversi coloro che sono in possesso del diploma in  agopuntura, fitoterapia, omeopatia, antroposofia, omotossicologia e gli esperti in medicine orientali, rilasciato dall’università o da scuole private riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
  4. Agli iscritti ai registri degli operatori delle medicine non convenzionali si applica l’articolo 622 del codice penale.
  5. I registri previsti al comma 1 vengono aboliti dopo sei anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5

(Commissione permanente per le innovazioni terapeutiche)

  1. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso il Ministero della sanità, la Commissione permanente per le innovazioni terapeutiche.
  2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dieci membri scelti dal Ministro dalla sanità secondo i seguenti criteri:
    • un membro ciascuno per gli indirizzi medico-scientifici di cui al comma 1 dell’articolo 2, tranne che per l’omeopatia che sono due uno per l’indirizzo unicista, uno per quello pluralista e due per le terapie orientali, uno per l’Ayurveda e uno per la Medicina Tradizionale Cinese;
    • due rappresentanti del Ministero della sanità di cui uno con funzione di presidente;
    • un rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
  3. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro della Sanità e dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di nomina; il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero della sanità con qualifica non inferiore all’ottava qualifica funzionale.
  4. Le eventuali spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della sanità, che vi provvede nell’ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.
  5. La Commissione di cui al comma 1 presenta al Ministro della Sanità un rapporto annuale sul lavoro svolto.
  6. La valutazione dei risultati delle ricerche condotte dalla Commissione rappresenta la base per programmare gli indirizzi di ricerca e per stanziare i fondi necessari.

Articolo 6

(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione di cui all’articolo 5 svolge i seguenti compiti:
  • riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti in Paesi facenti parte dell’Unione europea e di Paesi terzi;
  • coordina la ricerca nel campo degli indirizzi terapeutici non convenzionali;
  • promuove la corretta divulgazione delle tematiche mediche non convenzionali nell’ambito di più generali programmi di educazione alla salute;
  • promuove l’integrazione delle terapie non convenzionali.

Articolo 7

(Formazione post-laurea)

  1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove l’istituzione dei corsi post laurea nelle terapie non convenzionali previste dall’articolo 1 comma 1, in conformità alla normativa di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162.
  2. <>Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazione, che ne facciano richiesta e che possano attestare, documentando l’attività svolta, la conformità ai principi dei commi 6 e 7 del presente articolo possono chiedere il riconoscimento al Presidente della Repubblica, secondo le procedure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162. La Commissione permanente, di cui al comma 3 del presente articolo può chiedere la revoca del riconoscimento in caso di riscontrata mancata conformità alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
  3. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, considerando che la pratica e l’insegnamento delle terapie non convenzionali sono sviluppati quasi esclusivamente attraverso istituzioni private, al fine di garantire l’inserimento di tali materie nell’ordinamento esistente e di agevolare il graduale adeguamento del precedente regime all’attuale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione per la formazione in terapie non convenzionali.
  4. La Commissione di cui al comma 3 è composta da tredici membri nominati dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo i seguenti criteri:
    1. otto membri  in rappresentanza delle sei terapie riconosciute con la presente legge, come previsto dal comma 2, lettera a) dell’art.5;
    2. tre membri, docenti universitari, che vantino una competenza specifica nelle terapie non convenzionali,  scelti dal Ministro;
    3. un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, dei chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), da questa designato;
    4. un rappresentante designato dalle associazioni di consumatori italiani;
    5. un rappresentante nominato dal Ministero della sanità con funzioni di coordinatore.
  5. La Commissione nominata, ai sensi del comma 4, elegge il Presidente. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
  6. La Commissione ha il compito di emanare, entro sei mesi dalla propria istituzione, le norme relative a:
    1. programma fondamentale di insegnamento;
    2. criteri e grado della formazione;
    3. registro dei docenti;
    4. registro degli istituti di formazione riconosciuti.
  7. La Commissione nell’emanare le norme di cui al comma 6 deve attenersi ai seguenti principi:
    1. la formazione deve comprendere un iter di formazione e un esame di qualificazione;
    2. la durata minima dell’iter di formazione specifico è di tre anni, per un totale complessivo di almeno duecentosessanta ore, delle quali almeno trenta ore di pratica clinica;
    3. l’iter di formazione, nella sua unitaria costituzione, può essere articolato in più corsi anche autonomi di diverso livello per il conseguimento di titoli finali adeguati al rispettivo livello, fermo restando che il titolo di esperto in una o più terapie è rilasciato solo al termine dell’iter completo di formazione;
    4. le università, statali e private, e le scuole riconosciute devono garantire lo svolgimento dell’iter di formazione specifico e il programma fondamentale di insegnamento, con un numero minimo di almeno cinque docenti;
    5. le università, statali e private che istituiscono corsi post laurea, come previsto dalla seguente legge, devono avvalersi, nella scelta dei docenti, di medici iscritti nei registri presso l’ordine e con esperienza di insegnamento in scuole riconosciute  come previsto al comma 2 del presente articolo.

Articolo 8

(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono affinché le aziende sanitarie locali istituiscano servizi ambulatoriali e ospedalieri per la cura con le terapie non convenzionali. A tale fine sono consultate le analoghe istituzioni presenti negli altri Stati membri dell’Unione europea.

Articolo 9

(Medicinali non convenzionali)

  1. Presso il Ministero della sanità sono istituite, per ciascuno dei cinque indirizzi terapeutici non convenzionali, ovvero fitoterapia, omeopatia, antroposofia, omotossicologia e terapie orientali, singole commissioni con lo scopo di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali necessari per la pratica professionale.
  2. Di ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 fanno parte due medici, due farmacisti e due ricercatori scelti tra gli indirizzi terapeutici di cui al comma 1 dell’articolo 2, due esperti in produzione e controllo dei medicinali in questione, un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante del Ministero della sanità.
  3. Con decreto del Ministro della sanità sono definite le procedure da seguire per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio definite dalle singole commissioni di cui al comma 1.
  4. Le commissioni di cui al comma 1 sono nominate con decreto del Ministro della sanità e durano in carica quattro anni dalla data di nomina; segretari delle singole commissioni sono funzionari del Ministero della sanità con qualifica non inferiore all’ottava qualifica funzionale.
  5. Le eventuali spese per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della Sanità che vi provvede nell’ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.

Articolo 10

(Imposta sul valore aggiunto)

  1. L’imposta sul valore aggiunto applicata ai medicinali omeopatici, antroposofici e fitoterapici, non può essere superiore alla massima aliquota prevista per gli altri farmaci.

Articolo 11

(Prontuario farmaceutico omeopatico)

  1. I medicinali omeopatici, antroposofici, omotossicologici, fitoterapici e delle terapie orientali sono a tutti gli effetti equiparati alle medicine convenzionali.
  2. La Commissione Permanente per le innovazioni terapeutiche di cu all’articolo 5, provvede all’elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi terapeutici e li sottopone all’esame delle commissioni di cui all’articolo 9.
  3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le commissioni di cui all’articolo 9, autorizza la pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente articolo.

Articolo 12

(Servizio veterinario omeopatico)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono affinché nell’ambito di ciascuna azienda sanitaria locale siano istituiti servizi veterinari omeopatici.
  2. I veterinari possono prescrivere al pubblico prodotti per animali inseriti nel prontuario farmaceutico omeopatico di cui all’articolo 11.

Articolo 13

(Norme transitorie)

  1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’iscrizione ai registri di cui all’articolo 6 per i laureati in medicina e chirurgia è effettuata su semplice richiesta degli interessati previa presentazione del proprio curriculum professionale di studi, corsi e pubblicazioni. Gli Ordini devono istituire una commissione composta da medici delle varie terapie. Qualora la commissione non ritenga sufficiente il curriculum il medico deve superare l’esame finale previsto nei corsi riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.