- Proposta di legge Lucchese -

Proposta di legge Lucchese

LEGISLAZIONE

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE A.C. 137 E ABBINATE

“MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI”

 

Capo I
RICONOSCIMENTO DELLE MEDICINE E DELLE PRATICHE NON CONVENZIONALI

 

Art. 1.
(Finalità e oggetto della Legge)

    1. La Repubblica italiana, nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, riconosce il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell’arte medica e riconosce il diritto di avvalersi delle medicine e delle pratiche non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, dai laureati in odontoiatria, dai laureati in medicina veterinaria di cui all’articolo 6 della presente legge, dai laureati in chiropratica, dai laureati in osteopatia di cui all’articolo 15 della presente legge, dagli operatori sanitari non medici di cui all’articolo 21 della presente legge, iscritti ai rispettivi albi professionali ed in possesso di specifiche qualificazioni professionali, conseguite secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
    2. La Repubblica italiana, nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, riconosce la libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura da parte del medico e dell’operatore non medico all’interno di un libero rapporto consensuale ed informato con il paziente e tutela l’esercizio delle medicine e delle pratiche non convenzionali.
    3. La Repubblica italiana, nell’interesse della salvaguardia della salute dei pazienti, garantisce e favorisce un’adeguata qualificazione professionale degli operatori sanitari delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, promuovendo l’istituzione di appositi corsi di formazione presso le Università statali e non statali e presso gli istituti privati di formazione controllandone l’attività nonché reprimendone l’esercizio per fini illeciti ai sensi delle norme della presente legge.
    4. Le Università statali e non statali stipulano anche  apposita convenzione con gli istituti privati di formazione accreditati, ai sensi del comma 5 del presente articolo, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per lo svolgimento dei corsi di studio e di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo.
   5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, vengono accreditati, su propria richiesta, gli istituti privati di formazione per le professioni sanitarie delle medicine e delle pratiche non convenzionali, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione ai sensi della lettera c) del comma 4 dell’articolo 9, della lettera b) comma 5 dell’articolo 18, della lettera b) comma 4 dell’articolo 24 della presente legge, che ne verificano i requisiti.
    6. Le società e associazioni scientifiche delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo accreditate ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, nonché gli istituti privati di formazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali per le professioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 6, 15 e 21 della presente legge, accreditate ai sensi del comma 5 del presente articolo, possono erogare corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e attività formative inseriti nel programma nazionale per la formazione continua (E’. C. M. ) di cui alla lettera p) comma 1 dell’articolo 5 della presente legge disciplinato dagli articoli 16 bis, 16 ter e 16 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
    7. Le Università degli studi statali e non statali, nei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di medicina veterinaria, di farmacia, di scienze biologiche, di chimica, inseriscono le materie di insegnamento relative alle medicine e alle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della presente legge.
    8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università, della ricerca, con proprio decreto, definisce le materie di insegnamento, nonché i criteri e le modalità de loro inserimento, nei corsi di laurea di cui al comma 6 del presente articolo, previo parere vincolante della commissione permanente di cui all’articolo 4.
    9. La Repubblica italiana riconosce l’esigenza di una armonizzazione dei principi fondamentali stabiliti dalle disposizioni vigenti nei Paesi membri dell’Unione Europea in materia di riconoscimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali, della formazione universitaria, della disciplina dell’esercizio professionale nonché del riconoscimento delle accademie europee e dei centri di ricerca internazionale di formazione culturale e professionale, il cui valore scientifico sia riconosciuto dalle disposizioni di legge di Stati con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali fondate sulla reciprocità, da attestazioni di organismi scientifici internazionali operanti nel settore e dall’Organizzazione mondiale della sanità, in armonia con le disposizioni della presente legge.
    10. Nel rispetto dei principi di cui al comma 9, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adeguamenti normativi e all’emanazione delle disposizioni di attuazione della disciplina sulle medicine e sulle pratiche non convenzionali, in conformità agli ambiti di competenza definiti dalla presente legge, nonché da quanto disposto dal titolo V della Costituzione.
    11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere  all’interno delle aziende sanitarie, delle strutture universitarie e degli IRCCS, servizi ambulatoriali e ospedalieri nell’ambito delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo. A tal fine, per una adeguata programmazione sanitaria, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, valutano l’esperienza maturata in materia in altri Stati membri dell’Unione Europea.

Art. 2
(Accreditamento delle società e associazioni scientifiche di riferimento delle professioni sanitarie non convenzionali)

    1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, con decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede ad accreditare le società e le associazioni scientifiche di riferimento di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 1. A tal fine le società e le associazioni scientifiche interessate presentano apposita domanda al Ministero della salute entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione permanente di cui all’articolo 4 della presente legge.
    2. Il Ministro della salute, con le stesse modalità di cui al comma 1, provvede ad accreditare altre e nuove società e associazioni scientifiche di riferimento di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, entro tre mesi dalla data di della data di espressione del parere previsto all’articolo 5, comma 1, lettera h).
    3. Vengono accreditate le società e associazioni scientifiche di cui ai commi 1 e 2, che alla data della richiesta di accreditamento, abbiano svolto in modo continuativo da almeno 3 anni attività di informazione rivolta ad utenti ed operatori, formazione professionale, ricerca scientifica, clinica e di base, promozione sociale nella disciplina non convenzionale specifica, nonché abbiano prodotto pubblicazioni, articoli e libri, materiale video ed informatico. Ai fini dell’accreditamento viene ritenuta valida la documentazione dell’attività svolta nel corso degli ultimi dieci anni.

Art. 3
(Composizione del Consiglio superiore di sanità. Qualificazione professionale)

    1. Il Ministro della salute, con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, modifica la composizione del Consiglio superiore di sanità, al fine di garantire la presenza, tra i componenti non di diritto, di sei rappresentanti delle medicine e pratiche non convenzionali, in particolare tre per le discipline di cui all’articolo 6, due per le discipline di cui all’articolo 15 e uno per le discipline di cui all’articolo 21 designati dalla Commissione permanente di cui all’articolo 4.
    2. Agli operatori delle professioni sanitarie delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui al comma 1 dell’articolo 1, è consentito definire pubblicamente la loro qualificazione professionale nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni.

Art. 4
(Commissione permanente per le medicine e le pratiche non convenzionali)

    1. E’ istituita, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di seguito denominata “Commissione permanente” .
    2. La Commissione permanente è composta da 35 membri nominati con decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:
a)    due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di presidente;
b)    due rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c)    tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d)    due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
e)    un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari;
f)    un membro designato dalle Federazioni degli ordini professionali previsti all’articolo 16 della presente legge;
g)    un membro designato dalle Federazioni degli ordini professionali previsti all’articolo 22 della presente legge;
h)    un membro designato dal Tribunale per i diritti del malato;
i)    un membro designato di concerto dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 28, e successive modificazioni;
l)    due docenti universitari esperti nelle medicine e nelle  pratiche non convenzionali;
m)    tre rappresentanti delle strutture territoriali e ospedaliere pubbliche di medicina non convenzionale designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
n)    sedici rappresentanti designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della presente legge, di cui dieci per le professioni sanitarie di cui all’articolo 6, due per le professioni sanitarie di cui all’articolo 15 e quattro per le professioni sanitarie di cui all’articolo 21 della presente legge.
    3. Il numero dei membri della Commissione permanente può essere ampliato, con le medesime modalità di cui al comma 2, in relazione al riconoscimento di altre e nuove società e associazioni di riferimento delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 2 dell’articolo 6, al comma 2 dell’articolo 15 e al comma 2 dell’articolo 21.
    4. La Commissione permanente dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.
    5. L’attività e il funzionamento della Commissione permanente sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
    6. Il Ministero della salute trasmette annualmente una relazione al Parlamento sul funzionamento e l’attività della Commissione permanente.

Art. 5
(Compiti della Commissione permanente)

    1. La Commissione permanente svolge i seguenti compiti:
a)    promuove e coordina, nell’ambito delle attività di ricerca di cui all’articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della presente legge;
b)    promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, nell’ambito di più generali programmi di educazione alla salute;
c)    promuove l’integrazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, anche all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e private;
d)    verifica e approva i programmi di studio delle università degli studi e degli istituti privati di formazione riconosciuti o accreditati di cui al comma 4 dell’articolo 1, ai commi 1 e 2 dell’articolo 8, al comma 1 dell’articolo 17 ed al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge;
e)    cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni sanitarie non convenzionali di cui agli articoli 6, 15 e 21 della presente legge;
f)    adotta i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza delle professioni sanitarie delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della presente legge; a tal fine può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
g)    esprime parere vincolante per l’inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1, sentite le commissioni per la formazione ai sensi della lettera d) del comma 4 dell’articolo 9, della lettera c), comma 5, dell’articolo 18 e della lettera c) comma 4 dell’articolo 24 della presente legge;
h)    esprime parere vincolante per l’accreditamento delle altre e nuove società e associazioni scientifiche di cui al comma 2 dell’articolo 2 della presente legge, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 2, sentite le commissione della formazione, ai sensi della lettera e), comma 4, dell’articolo 9, della lettera d) comma 5 dell’articolo 18 e della lettera d) comma 4 dell’articolo 24 della presente legge; valuta altresì con le stesse modalità i ricorsi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge.
i)    riconosce i titoli di studio equipollenti di cui al comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, conseguiti sia  antecedentemente che successivamente all’entrata in vigore della presente legge, nei Paesi membri dell’Unione europea e in Paesi terzi, stabilendo i criteri e le modalità di valutazione previo parere vincolante delle commissioni per la formazione ai sensi della lettera f), comma 4, dell’articolo 9, della lettera e), comma 5, dell’articolo 18 e della lettera e), comma 4, dell’articolo 24 della presente legge;
l)    designa i propri rappresentanti all’interno del Consiglio superiore di sanità, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della presente legge;
m)    provvede al riconoscimento del diploma di esperto nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6 della presente legge nonché all’equiparazione (equipollenza) al relativo diploma, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente legge, conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge di cui al comma 1 dell’articolo 14 della presente legge, previo parere vincolante dell’apposita commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 14 .
n)    provvede al riconoscimento del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge nonché alla equiparazione (equipollenza) al relativo diploma di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge conseguito precedentemente e nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al comma 1 dell’articolo 20 della presente legge, previo parere vincolante dell’apposita commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 20.
o)    Provvede al riconoscimento del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 21 della presente legge nonché all’equiparazione (equipollenza) al relativo diploma di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge di cui al comma 1 dell’articolo 28 della presente legge, previo parere vincolante dell’apposita commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 28.
p)    Provvede e controlla la formazione continua degli operatori delle medicine e pratiche non convenzionali; pertanto nomina un rappresentante per ciascuna delle professioni sanitarie di cui agli articoli 6, 15 e 21 della presente legge all’interno della Commissione nazionale per la formazione continua di cui all’articolo 16 ter del D.L.gs 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modificazione.
q)    trasmette annualmente una relazione al Ministro della salute sull’attività svolta;
    2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione permanente costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.

Capo II
PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA , DAI LAUREATI IN ODONTOIATRIA E DAI LAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA

 

Art.6
(Istituzione delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e in medicina veterinaria)

    1. Sono istituite le professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, dai laureati in odontoiatria e dai laureati in medicina veterinaria, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, previo accreditamento delle società e associazioni scientifiche di riferimento conseguito ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della presente legge. Tali professioni sanitarie comprendono i seguenti indirizzi:
a)    agopuntura;
b)    fitoterapia;
c)    omeopatia;
d)    omotossicologia;
e)    medicina antroposofica;
f)    medicina tradizionale cinese;
g)    ayurveda;
h)    medicina manuale.
    2. Possono essere istituite altre e nuove professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria, previo accreditamento delle società ed associazioni scientifiche di riferimento conseguito ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della presente legge.

Art.7
(Comunicazione agli Ordini professionali dei laureati in medicina e chirurgia, dei laureati in odontoiatria e dei laureati in medicina veterinaria)

    1. I laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e medicina veterinaria, già abilitati all’esercizio delle relative professioni, che hanno conseguito, ai sensi dell’articolo 8, il diploma di esperto delle professioni sanitarie non convenzionali previste all’articolo 6 della presente legge, rilasciato dalle università statali e non statali e dagli istituti privati di formazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente legge, sono obbligati a comunicarlo agli ordini professionali di appartenenza.

Art.8
(Formazione e commissione per la formazione post-laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria)

    1. Le università degli studi statali e non statali, nell’ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie istituiscono entro tre mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, corsi di studi post-laurea per il rilascio del diploma di esperto nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati di cui all’articolo 6 della presente legge, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, secondo le tipologie indicate all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
    2. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazione, che intendono istituire o attivare corsi di studio post-laurea per il rilascio del diploma di esperto nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati di cui all’articolo 6 della presente legge, e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, la attività svolta, il curriculum del corpo docente e la continuità operativa, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione di cui al comma 3, possono ottenere il riconoscimento, con le procedure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, secondo criteri e modalità stabiliti da un regolamento emanato, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400. Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera b), della presente legge.
    3. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono istituite singole commissioni per la formazione post-laurea per l’agopuntura, la fitoterapia, l’omeopatia, l’omotossicologia, la medicina antroposofica, la fitoterapia tradizionale cinese, l’ayurveda, la medicina manuale e per ognuna dei nuovi indirizzi riconosciuti di cui al comma 2 dell’articolo 6 e al comma 2 dell’articolo 2 della presente legge, che svolgono i compiti di cui all’articolo 9 della presente legge.
    4. Ciascuna delle commissioni per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo è composta da 21 membri nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:
a)    un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con funzioni di presidente;
b)    un rappresentante del Ministero della salute;
c)    tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
d)    due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
e)    un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari;
f)    un membro designato dal Tribunale dei diritti del malato;
g)    un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
h)    due docenti universitari, esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designati dal Ministro della salute;
i)    nove membri designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente legge per ognuna delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6 della presente legge.
    5. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del comma 4 del presente articolo fanno parte di tutte le singole commissioni per la formazione, di cui al comma 3 del presente articolo, per i quali sono anche nominati due membri supplenti, mentre i membri di cui alla lettera i) sono nominati per ogni professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 6.
    6. Le commissioni per la formazione durano in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario delle singole commissioni per la formazione sono svolte da funzionari del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.
    7. L’attività ed il funzionamento delle commissioni per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalle commissioni stesse.

Art. 9
(Compiti delle commissioni per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria)

    1. Le commissioni per la formazione  di cui all’articolo 8, comma 3, provvedono alla definizione scientifica e all’inquadramento nosologico, in relazione all’approccio diagnostico – terapeutico ed alla delimitazione del loro campo di intervento, delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6 della presente legge, su richiesta delle società e associazioni scientifiche di riferimento di cui all’articolo 2 della presente legge.
   2. Le commissioni per la formazione di cui all’articolo 8, comma 3, della presente legge, entro tre mesi  dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4 dell’articolo 8 della presente legge, definiscono le norme relative a:
a)    principi generali per la definizione del codice deontologico delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6 della presente legge;
b)    i criteri generali per l’adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio post-laurea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente legge;
c)    i profili professionali specifici per ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6 della presente legge;
d)    i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di studio post-laurea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente legge;
e)    i criteri con cui riconoscere gli specifici profili professionali e le qualifiche necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di studio svolti dalle università degli studi statali e non statali e dagli istituti privati di formazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente legge; ci si può avvalere di docenti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell’insegnamento;
f)    la tenuta di un registro dei docenti;
g)    la tenuta di un registro degli istituti privati di formazioni riconosciuti ai sensi del comma 2 dell’articolo 8.
   3. Le commissioni per la formazione istituite ai sensi del comma 3 dell’articolo 8, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, si attengono ai seguenti principi:
a)    I corsi di studio di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente legge devono comprendere un iter di formazione e il superamento di un esame finale di qualificazione;
b)    La durata dei corsi di studio post-laurea non può essere inferiore a tre anni per un numero di ore complessivo specifico per ciascun indirizzo ma comunque non inferiore al conseguimento di ottanta crediti formativi.
c)    Le università degli studi statali e non statali e gli istituti privati di formazione devono garantire lo svolgimento dell’iter di formazione specifico ed il programma fondamentale di insegnamento; gli istituti privati di formazione devono assicurare un numero minimo di almeno cinque docenti;
d)    Il diploma di esperto in una o più professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6 della presente legge è rilasciato solo al termine dell’iter completo di formazione;
e)    Per l’accesso ai relativi corsi di studio post-laurea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente legge è richiesta la laurea di medicina e chirurgia, la laurea in odontoiatria e la laurea in medicina veterinaria.
    4. Le commissioni per la formazione istituite ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 della presente legge svolgono inoltre i seguenti compiti, in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 1 e 2:
a)    esprimono pareri vincolanti per l’istituzione dei corsi di studio post-laurea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente legge;
b)    esprimono parere vincolante per la revoca del riconoscimento degli istituti privati di formazione di cui al comma 2 dell’articolo 8 della presente legge, per il venir meno dei requisiti in relazione alla mancata conformità delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
c)    esprimono pareri vincolanti per l’accreditamento degli istituti di formazione di cui al comma 5 dell’articolo 1 della presente legge;
d)    esprimono, su richiesta della commissione permanente, parere per l’inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, lettera g), della presente legge;
e)    esprimono, su richiesta della Commissione permanente, parere per l’accreditamento di altre e nuove società e associazioni scientifiche di riferimento come stabilito dall’articolo 5, comma 1, lett. h), della presente legge, nonché per i ricorsi di cui al comma 1 dell’articolo 2, ai sensi della lettera h), comma 1, dell’articolo 5.
f)    Esprimono, su richiesta della commissione permanente, parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, lettera i), della presente legge;
    5. Le commissioni per la formazione istituite ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 della presente legge, presentano al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Art. 10
(Medicinali non convenzionali)

    1. Presso il Ministero della salute sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, singole commissioni per i medicinali utilizzati per l’esercizio dalle professioni sanitarie non convenzionali per gli indirizzi della fitoterapia, dell’omeopatia, della medicina antroposofica, dell’omotossicologia, della medicina tradizionale cinese, dell’ayurveda esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, dai laureati in odontoiatria e dai laureati in medicina veterinaria nell’ambito delle rispettive sfere di competenza di cui al comma 1 dell’articolo 6 nonché da altre e nuove professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 della presente legge.
    2. Le commissioni di cui al comma 1 del presente articolo svolgono i seguenti compiti:
a)    definiscono i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali utilizzati per l’esercizio professionale di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo;
b)    ai fini di cui alla lettera a) esprimono parere vincolante ai sensi del comma 3 del presente articolo;
c)    valutano la rispondenza dei medicinali ai requisiti fissati dalle normative nazionali e dell’Unione europea;
d)    provvedono all’elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi delle medicine non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo;
e)    esprimono parere vincolante per la pubblicazione dei prontuari farmaceutici specifici di cui alla lettera d) del presente comma, ai sensi del comma 3 dell’articolo 11;
f)    esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, anche con procedura semplificata, dei medicinali;
g)    esprimono parere vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell’Unione europea e presenti nel mercato da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al comma 2 dell’articolo 11 della presente legge;
h)    esprimono parere sulle procedure comunitarie per la registrazione e l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali di cui al comma 1 del presente articolo;
i)    definiscono le linee di indirizzo delle attività di  farmacovigilanza di cui al comma 4 all’art. 11, della presente legge;
l)    trasmettono annualmente una relazione al Ministro della salute sull’attività svolta.
    3. Allo scopo di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute definisce con proprio decreto le procedure da seguire per le prove farmacologiche, tossicologiche e chimiche, ai fini dell’autorizzazione dell’emissione in commercio dei singoli prodotti previo parere vincolante delle commissioni di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi della lettera b) comma 2 del presente articolo.
    4. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è sostituito dal seguente:
“ La commissione unica del farmaco è nominata con decreto del Ministro della salute e presieduta dal Ministro stesso o dal vicepresidente da lui designato ed è composta da sedici esperti, di documentata competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche, di cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, e nove nominati dal Ministro della salute, dei quali tre fra gli esperti delle medicine non convenzionali. La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta.”
    5. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è composta da 28 membri, nominati con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:
a)    un rappresentante del Ministero della salute con funzione di presidente;
b)    un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c)    tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano;
d)    due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
e)    un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari;
f)    due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;
g)    un membro designato dal Tribunale dei diritti del malato;
h)    un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
i)    due esperti nella produzione, nella commercializzazione e nel controllo dei medicinali non convenzionali, con esperienza professionale continuativa di almeno dieci anni, designati di concerto dalle associazioni dei produttori dei farmaci non convenzionali e nominati dal Ministro della salute, sentita la Commissione unica del farmaco;
l)    due ricercatori esperti nelle medicine non convenzionali, designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate di cui all’articolo 2 della presente legge, per gli indirizzi di cui al comma 1 del presente articolo;
m)    dodici membri designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente legge, per ognuno degli indirizzi di cui al comma 1 del presente articolo.
    6. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) del comma 5 del presente articolo fanno parte di tutte le singole commissioni per i medicinali non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo, per i quali sono anche nominati due membri supplenti, mentre i membri di cui alla lettera m) sono nominati per ognuno degli indirizzi di cui al comma 1 del presente articolo.
    7. Le commissioni per i farmaci non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo informano periodicamente la Commissione permanente di cui all’articolo 4 delle decisioni di interesse generale e presentano al Ministero della salute un rapporto annuale sul lavoro svolto.
    8. Le commissioni di cui al comma 1 durano in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario delle singole commissioni sono svolte da funzionari del Ministero della salute con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.
    9. L’attività ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalle commissione stesse.

Art. 11
(Prontuario farmaceutico dei medicinali non convenzionali. Norme per la farmacovigilanza)

    1. I medicinali non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 10 sono regolamentati secondo le specifiche farmacopee e sono a tutti gli effetti equiparati alle medicine convenzionali.
    2. I medicinali già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell’Unione europea e presenti nel mercato da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere registrati in Italia nelle corrispondenti farmacopee, di cui al comma 1 del presente articolo, previo parere vincolante espresso dalle Commissioni per i medicinali non convenzionali ai sensi della lettera h) comma 2 dell’articolo 10 della presente legge.
    3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le commissioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 della presente legge, che esprimono parere ai sensi della lettera f) comma 2 dello stesso articolo 10, autorizza la pubblicazione dei prontuari farmaceutici di ciascuna delle medicine non convenzionali di cui al comma 1 dello stesso articolo 10. I prontuari farmaceutici sono aggiornati almeno ogni due anni.
    4. Il monitoraggio continuo di eventuali reazioni avverse da medicinali non convenzionali deve essere condotto secondo le linee di indirizzo di cui alla lettera i), comma 2, dell’articolo 10 della presente legge, con le schede di rilevazione e segnalazione previste dalla legislazione vigente per le specialità medicinali, adeguatamente modificate.
     5. Le schede di cui al comma 4 del presente articolo devono essere inviate al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della salute, attraverso il servizio farmaceutico dell’azienda sanitaria locale competente.

Art. 12
(Prescrizioni di medicinali non convenzionali)

    1. Le prescrizioni di medicinali non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 10 della presente legge o l’attuazione di pratiche agopunturistiche devono essere effettuate esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e odontoiatria, fatta salva la vendita di quei prodotti per i quali non è prevista la ricetta medica.

Art. 13
(Imposta sul valore aggiunto)

    1. L’imposta sul valore aggiunto applicata ai medicinali non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 10 della presente legge non può essere superiore all’aliquota massima prevista dalla legislazione vigente per le altre preparazioni medicinali.

Art. 14
(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equiparazione del diploma di esperto nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria)

    1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il riconoscimento del diploma di esperto nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6 della presente legge nonché l’equiparazione (equipollenza) al relativo diploma di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente legge conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presso università statali e non statali e istituti privati di formazione viene effettuato, su richiesta degli interessati, dalla commissione permanente di cui all’articolo 4 della presente legge, previo parere vincolante della commissione di cui al comma 2.
    2. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita un’apposita commissione per la valutazione del diploma di esperto nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6 della presente legge, conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi all’entrata in vigore della presente legge.
    3. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo, in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della presente legge, svolge i seguenti compiti:
a)    verifica la sussistenza de i requisiti richiesti per il riconoscimento del titolo di studio post-laurea ;
b)    valuta i titoli posseduti;
c)    valuta il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;
d)    qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti di cui alle lettere b) e c) del presente comma, stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le università statali e non statali di cui al comma 1 dell’articolo 8 o presso gli istituti privati di formazione di cui al comma 2 dello stesso articolo 8 della presente legge;
e)    esprime parere vincolante alla commissione permanente di cui all’articolo 4, in merito al riconoscimento del diploma di esperto, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, lettera m).
    4. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:
a)    un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con funzione di presidente;
b)    un rappresentante del Ministero della salute
c)    tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
d)    due laureati in medicina e chirurgia, esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
e)    un laureato in odontoiatria esperto nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali, designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
f)    un laureato in medicina veterinaria esperto nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designato dalla Federazione degli Ordini dei medici veterinari;
g)    due docenti universitari designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate di cui all’articolo 2 della presente legge, per le professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6 della presente legge;
h)    due membri designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente legge per ognuna delle professioni sanitarie di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 6 della presente legge.
   5. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, provvede con proprio decreto al riconoscimento e all’equiparazione dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo.
    6. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo dura in carica sei anni al termine dei quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.
    7. L’attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
   8. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Capo III
PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DA OPERATORI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA

 

Art. 15
(Istituzione delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica)

    1. Sono istituite le professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e in osteopatia disciplinate dalla presente legge, previo accreditamento delle società e associazioni scientifiche di riferimento conseguito ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della presente legge.
    2. Possono essere istituite altre e nuove professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in possesso di laurea specialistica con ordinamenti didattici, profili e formazione professionale ai sensi dell’articolo 18 della presente legge, previo accreditamento delle società e delle associazioni scientifiche di riferimento conseguito ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della presente legge.
    3. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di laureato in chiropratica e la denominazione di osteopata è equivalente a quella di laureato in osteopatia.

Art. 16
(Ordini ed Albi professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica)

    1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli ordini e gli albi professionali per ognuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.
    2. Possono iscriversi ai rispettivi Albi di cui al comma 1 del presente articolo i laureati di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 15 della presente legge che hanno conseguito il diploma di laurea rilasciato dalle università degli studi statali e non statali di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge e che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio professionale.
    3. Le iscrizioni agli Albi professionali di cui al comma 1 del presente articolo sono obbligatori per l’esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia di cui all’articolo 15 della presente legge.
    4. Agli iscritti agli albi di cui al presente articolo si applica l’articolo 622 del Codice Penale.

Art. 17
(Formazione e commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica)

    1. Le università degli studi statali e non statali, nell’ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 59, corsi di laurea per il rilascio del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati di cui all’articolo 15 della presente legge, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo, espresso ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a), della presente legge.
    2. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono istituite singole commissioni per la formazione per ognuno degli indirizzi di cui all’articolo 15 che svolgono i compiti di cui all’articolo 18 della presente legge.
    3. Ciascuna delle commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo è composta da 16 membri nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:
a)    un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con funzioni di presidente;
b)    un rappresentante del Ministero della salute;
c)    tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
d)    un membro designato dall’Ordine professionale di riferimento;
e)    un membro designato dal Tribunale dei diritti del malato;
f)    un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
g)    due docenti universitari esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designati dal Ministro della salute;
h)    sei membri designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente legge, per ognuna delle professioni sanitarie di cui all’articolo 15 della presente legge.
    4. I membri di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 3 del presente articolo fanno parte di tutte le commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo per i quali è anche nominato un membro supplente, mentre i membri di cui alla lettera d) e h) sono nominati per ognuna delle professioni sanitarie di cui all’articolo 15.
    5. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo durano in carica tre anni ed i suoi membri  possono essere confermati per una sola volta. Le funzioni di segretario delle commissioni per la formazione sono svolte da funzionari del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con qualifica non inferiore all’ex ottava qualifica funzionale.
    6. L’attività ed il funzionamento delle commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinati dal regolamento interno approvato dalle commissioni stesse.
   

Art.18
(Compiti delle commissioni per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica)

    1. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17 della presente legge provvedono alla definizione scientifica e all’inquadramento nosologico, in relazione all’approccio diagnostico – terapeutico e alla delimitazione del relativo campo di intervento, delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge, su richiesta delle società e associazioni scientifiche di riferimento di cui all’articolo 2 della presente legge.
    2. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17 della presente legge, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 17 della presente legge, definiscono:
a)    i principi generali per la definizione dei codici deontologici delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge;
b)    i criteri generali per l’adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge;
c)    i profili professionali specifici per ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15;
d)    i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge;
e)    i criteri con cui riconoscere gli specifici profili professionali e le qualifiche necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge, non escludendosi la possibilità di  avvalersi di docenti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell’insegnamento;
f)    le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti.
    3. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17 della presente legge, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, si attengono ai seguenti principi:
a)    i corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge  devono comprendere un iter di formazione, la discussione di una tesi di laurea finale;
b)    la durata dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge non deve essere inferiore a cinque anni accademici con un biennio in comune con la facoltà di medicina e chirurgia con un numero complessivo di crediti formativi non inferiore a 300;
c)    le università degli studi statali e non statali devono garantire lo svolgimento dei corsi di laurea ed il programma fondamentale di insegnamento;
d)    i diplomi di laurea  delle professioni sanitarie non convenzionali    di cui all’articolo 15 della presente legge  sono rilasciati solo al termine dell’iter completo di formazione;
e)    per l’iscrizione ai relativi corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17, è richiesto il diploma di scuola media superiore.
    4. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17 della presente legge, nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, tengono conto degli standards educativi riconosciuti dalle associazioni europee di rappresentanza dei chiropratici e degli osteopati.
    5. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17 della presente legge svolgono inoltre i seguenti compiti:
a)    esprimono parere vincolante per l’istituzione dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge;
b)    esprimono parere vincolante per l’accreditamento degli istituti di formazione di cui al comma 5 dell’articolo 1 della presente legge;
c)    esprimono parere per l’inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, su richiesta della commissione permanente di cui all’articolo 4;
d)    esprimono parere per l’accreditamento di altre e nuove società e associazioni scientifiche di riferimento di cui all’articolo 2, comma 2, nonché per il ricorso di cui all’articolo 2, comma 1, su richiesta della commissione permanente di cui all’articolo 4, ai fini dell’espletamento dei compiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h);
e)    esprimono parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i) della presente legge, per le professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge;
f)    esprimono parere vincolante per l’istituzione dei profili professionali delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 della presente legge.
6. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17 della presente legge presentano al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Art. 19
(Competenze professionali e profili degli operatori in possesso del diploma di laurea specialistica)

    1. L’intervento del chiropratico e dell’osteopata sul paziente avviene solo manualmente con l’esclusione della prescrizione dei farmaci e della effettuazione di ogni intervento chirurgico.
    2. Le competenze professionali degli altri operatori riconosciuti di cui all’articolo 15, comma 2 della presente legge vengono stabilite in conformità all’articolo 18, commi 2 e 3 nonché ai relativi profili professionali di cui al comma 3 del presente articolo.
    3. Il Ministro della salute con il parere vincolante delle commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17 della presente legge, ai sensi della lettera f), comma 5, dell’articolo 18 della presente legge, con proprio decreto istituisce i profili professionali relativi alle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge.

Art. 20
(Disposizioni transitorie – Riconoscimento ed equiparazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica)

1.    Alla data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento del diploma di laurea delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge, nonché l’equiparazione (equipollenza) al relativo diploma di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge conseguito precedentemente e nei sei anni successivi all’entrata in vigore della presente legge presso istituti privati di formazione, viene effettuato, su richiesta degli interessati, dalla commissione permanente di cui all’articolo 4, previo parere vincolante della commissione di cui al comma 2 del presente articolo.
2.    Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita un’apposita commissione per la valutazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge conseguito precedentemente e nei sei anni successivi all’entrata in vigore della presente legge.
3.    La commissione di cui al comma 2 del presente articolo, in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 18 della presente legge, svolge i seguenti compiti:
a)    Verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diploma di laurea;
b)    valuta i titoli posseduti;
c)    valuta il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;
d)    qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le università statali e non statali di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge;
e)    esprime parere vincolante alla commissione permanente di cui all’articolo 4 della presente legge, in merito al riconoscimento del diploma di laurea come stabilito dall’articolo 5, comma 1, lettera n).
4.    La commissione di cui al comma 2 del presente articolo è composta dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a)    un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con funzione di presidente;
b)    un rappresentante del Ministero della salute
c)    tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
d)    un membro designato dal ciascuno degli organi professionali di cui al  comma 1 dell’articolo 16 della presente legge;
e)    due docenti universitari designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate di cui all’articolo 2 della presente legge, per le professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo15 della presente legge;
f)    tre membri designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente legge per ognuna delle professioni sanitarie di cui all’articolo 15 della presente legge.
5.    Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, provvede con proprio decreto al riconoscimento e all’equiparazione dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo.
6.    La commissione di cui al comma 2 del presente articolo dura in carica sette anni, al termine dei quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.
7.    L’attività e il funzionamento della Commissione di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
8.    La commissione di cui al comma 2 del presente articolo presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Capo IV
PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DA OPERATORI NON MEDICI

Art. 21
(Istituzione delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici)

    1. Sono istituite le professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici, disciplinate dalla presente legge, previo accreditamento delle società e associazioni scientifiche di riferimento ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della presente legge, che comprendono:
a)    la naturopatia;
b)    lo shiatsu;
c)    la riflessologia;
d)    la pranoterapia;
    2. Possono essere istituite altre e nuove professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici, previo accreditamento delle società e associazioni scientifiche di riferimento ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della presente legge.

Art. 22
(Ordini e Albi professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici)

    1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli ordini e gli albi professionali per ognuna delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici di cui all’articolo 21 della presente legge, ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.
    2. Possono iscriversi agli albi di cui al comma 1 del presente articolo gli operatori non medici delle professioni sanitarie non convenzionali che hanno conseguito il diploma di laurea rilasciato dalle università degli studi statali e non statali di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge.
    3. Le iscrizioni agli albi professionali di cui al comma 1 del presente articolo sono obbligatorie per l’esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici di cui all’articolo 21 della presente legge.
    4. Agli iscritti agli di cui al presente articolo si applica l’articolo 622 del codice penale.

Art. 23
(Formazione e commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici)

    1. Le università degli studi statali e non statali, nell’ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono corsi di laurea triennali per il rilascio del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici di cui all’articolo 21 della presente legge previo parere vincolante della commissione per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo ai sensi della lettera a), comma 4, dell’articolo 24 della presente legge in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e comunque disciplinati dalla normativa vigente in materia di studi di livello universitario.
2.    Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca , senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono istituite singole commissioni per la formazione per ognuno degli indirizzi di cui all’articolo 21 che svolgono i compiti di cui all’articolo 24 della presente legge.
3.    Ciascuna delle commissioni per la formazione di cui al comma  2 del presente articolo è composta da 16 membri nominati con decreto dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università, e della ricerca, d’intesa con il Ministero della salute,  da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:   
a)    un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con funzione di presidente;
b)    un rappresentante del Ministero della salute;
c)    tre rappresentanti delle regioni designati dalla conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano;
d)    un membro designato dall’Ordine professionale di riferimento;
e)    un membro designato dal Tribunale dei diritti del malato;
f)    un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e successive modificazioni;
g)    due docenti universitari, esperti nelle medicine e nelle  pratiche non convenzionali nominati dal Ministro della salute;
h)    sei membri designati di concerto  dalle società ed associazioni scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente legge per le professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 21 della presente legge;
4.   I membri di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 3 del presente articolo fanno parte di tutte le singole commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo, per i quali sono anche nominati due membri supplenti, mentre i membri di cui alle lettere d) ed h) sono nominati per ognuna delle professioni sanitarie di cui all’articolo 21 comma 1 e 2 della presente legge.
    5   Le commissioni  per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo, durano in carica tre anni  ed i suoi membri n possono essere  confermati per una sola volta. Le funzioni di segretario delle commissioni per la formazione sono svolte da funzionari  del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.
    6. L’attività ed il funzionamento della commissione per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinate da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
 

Art. 24
(Compiti delle commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici)

    1. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 23 della presente legge, provvedono alla definizione scientifica e all’inquadramento nosologico in relazione agli specifici ambiti operativi e alla delimitazione del relativo campo di intervento delle professioni sanitarie non convenzionali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della presente legge, su richiesta delle società e associazioni scientifiche di riferimento di cui all’articolo 2 della presente legge.
    2. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 23 della presente legge, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 23 della presente legge definiscono:
a)    principi generali per la definizione del codice deontologico delle professioni sanitarie non convenzionali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della presente legge;
b)    i criteri generali per l’adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea triennali di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge;
c)    i profili professionali specifici per ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della presente legge;
d)    i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi e i contenuti dei corsi di laurea triennali di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge;
e)    i criteri con cui riconoscere gli specifici profili professionali e le qualifiche necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge ,non escludendosi la possibilità di avvalersi di docenti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell’insegnamento.
f)    Le disposizione per la tenuta di un registro dei docenti;
    3. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 23 della presente legge, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, si attengono ai seguenti principi:
a)    i corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge  devono comprendere un iter di formazione e la discussione di una tesi di laurea finale;
b)    La durata dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge non deve essere inferiore a tre anni accademici con un numero complessivo di crediti formativi non inferiore a 180;
c)    Le università degli studi statali e non statali devono garantire lo svolgimento dei corsi di laurea ed il programma fondamentale di insegnamento;
d)    Il diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della presente legge sono rilasciati solo al termine dell’iter completo di formazione;
e)    per l’iscrizione ai relativi corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge è richiesto il diploma di scuola media superiore.
    4. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 23 della presente legge svolgono inoltre i seguenti compiti:
a)    esprimono parere vincolante per l’istituzione dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge;
b)    esprimono parere vincolante per l’accreditamento degli istituti di formazione di cui al comma 5 dell’articolo 1 della presente legge in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
c)    esprimono parere per l’inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge ai sensi del comma 8 dello stesso articolo su richiesta della commissione permanente di cui all’articolo 4;
d)    esprimono parere per l’accreditamento di altre e nuove società e associazioni scientifiche di riferimento di cui al comma 2 dell’articolo 2, nonché per il ricorso di cui all’articolo 2, comma 1, su richiesta della commissione permanente di cui all’articolo 4, ai fini dell’espletamento di compiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h);  
e)    esprimono parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti di cui all’articolo 5, comma1, lettera i) della presente legge, per le professioni sanitarie non convenzionali di cui  all’articolo 21, commi 1 e 2 della presente legge;
f)    esprimono parere vincolante per l’istituzione dei profili professionali delle professioni sanitarie non convenzionali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della presente legge ai sensi del comma 2 dell’articolo 25 della presente legge.
    5. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 23 della presente legge presentano al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Art. 25
(Profili e competenze professionali per gli operatori non medici delle professioni sanitarie non convenzionali)

    1. Agli operatori non medici delle professioni sanitarie non convenzionali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della presente legge svolgono con autonomia professionale le attività dirette alla prevenzione e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva espletando le funzioni definite dai relativi profili professionali di cui al comma 2 del presente articolo; non è comunque consentito effettuare diagnosi e pertanto la loro attività professionale integra percorsi diagnostico terapeutici definiti dai laureati in medicina e chirurgia, dai laureati in odontoiatria e dai laureati in medicina veterinaria.
    2. Il Ministro della salute con il parere vincolante della commissione per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 23 della presente legge ai sensi del comma 1 e della lettera f) comma 4 dell’articolo 24 della presente legge, con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, istituisce i profili professionali relativi alle professioni sanitarie di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della presente legge.

Art. 26
(Normative per le professioni sanitarie non convenzionali di operatore della pranoterapia. Commissione tecnica)

    1. Sono ammessi ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge nella professione sanitaria non convenzionale di operatore della pranoterapia di cui alla lettera d) comma 1 dell’articolo 21 della presente legge, coloro che hanno ottenuto dalla commissione di cui al comma 2 del presente articolo l’attestato che certifichi la capacità di emissione di flussi bioenergetici  a fini terapeutici.
    2. Presso il Ministero della salute senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita una commissione tecnica per la certificazione delle capacità di emissione di flussi bioenergetici a fine terapeutico di cui al comma 1 del presente articolo.
    3. La commissione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo determina i criteri e stabilisce le modalità nonché i relativi percorsi per la verifica del possesso delle capacità di emissione di flussi bioenergetici di cui al comma 1 del presente articolo.
    4. la commissione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo è composta dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro della salute, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge:
a)    un rappresentante del Ministero della salute con funzioni di presidente;
b)    due esperti in pranoterapia designati dalle società e associazioni scientifiche accreditate nel settore di cui all’articolo 2 della presente legge;
c)    due medici, di cui uno almeno esperto in pranoterapia, su indicazione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri;
d)    un biologo, docente universitario, su indicazione della Federazione nazionale degli ordini biologi;
    5. La commissione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo, dura in carica tre anni e i suoi membri non possono esseri nominati per più di due volte, il segretario della commissione tecnica è un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.
    6. L’attività e il funzionamento della commissione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
   7. Le eventuali spese per il funzionamento della commissione tecnica di cui al comma 1 del presente articolo sono poste a carico del Ministero della salute che vi provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio esistenti.
    8. La commissione tecnica di cui al comma 2 del  presente articolo presente al Ministro della salute un rapporto annuale sull’attività svolta.

Art. 27
(Operatori non medici delle professioni sanitarie – laureati in scienze motorie)

    1. Gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché delle professioni ostetriche di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e i laureati in scienze motorie di cui Decreto Ministeriale 28/11/2000, possono accedere ai corsi di laurea triennali istituiti presso le università degli studi statali e non statali di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge per l’esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della presente legge ai sensi del comma 2 del presente articolo.
    2. Gli operatori non medici e i laureati in scienze motorie di cui al comma 1 del presente articolo, possono richiedere il riconoscimento da parte del Senato Accademico delle università statali e non statali di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge, degli esami già sostenuti e un eventuale  abbreviamento del corso di laurea triennale di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge, in conformità di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 23 e dei commi 2 e 3 dell’articolo 24 della presente legge.

Art. 28
(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equiparazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici.)

       1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento del diploma di laurea delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 21 della presente legge nonché l’equiparazione al relativo diploma di cui al comma 1 dell’art. 23 della presente legge, conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi all’entrata in vigore della presente legge presso istituti privati di formazione, viene effettuato, su richiesta degli interessati, dalla commissione permanente di cui  all’articolo 4, previo parere vincolante della commissione di cui al comma 2 del presente articolo.   
     2. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita un’apposita commissione per la valutazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 21 della presente legge conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi all’entrata in vigore della presente legge.
     3. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo, in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 24 della presente legge, svolge i seguenti compiti:
a)    verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diploma di laurea;  
b)    valuta i titoli posseduti;
c)    valuta il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;
d)    qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso l’università statale e non statale di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge;
e)    esprime parere vincolante alla commissione permanente di cui all’articolo 4 della presente legge, in merito al riconoscimento del diploma di laurea come stabilito dall’articolo 5, comma1, lettera o).  
      4. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca , d’intesa con il Ministro della salute, entro rte mesi dall’entrata in vigore della presente legge:
a)    un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con funzione di presidente;
b)    un rappresentante del Ministero della salute;
c)    tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, da ciascuno degli Ordini professionali di cui al comma 1 dell’articolo 22 della presente legge;
d)    un membro designato da ciascuno degli organi professionali di cui al comma 1 dell’articolo 22 della presente legge;  
e)    due docenti universitari designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate di cui all’articolo 2 della presente legge, per le professioni sanitarie non convenzionali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della presente legge;
f)    tre membri designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente legge per ognuna delle professioni sanitarie di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della presente legge.      
    5.  Il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca  provvede con proprio decreto al riconoscimento e all’equiparazione dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo..
6.    La commissione di cui al comma 2 del presente articolo dura in carica sei anni, al termine dei quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,  con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale
7.    L’attività e il funzionamento di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinate da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

8.    La commissione di cui al comma 2 del presente articolo presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca  un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Capo V
NORME FINALI

Art. 29
(Relazione al Parlamento)

    1. Il Governo trasmette ogni anno una relazione al Parlamento sullo Stato di attuazione della presente legge.

Art. 30
(Entrata in vigore)

omissis