- Proposta di legge Stucchi -

Proposta di legge Stucchi

LEGISLAZIONE

CAMERA DEI DEPUTATI   N. 1623

Disposizioni per la regolamentazione della medicina omeopatica e per la formazione del personale medico

Presentata il 21 settembre 2001

XIV LEGISLATURA

Art. 1.
(Princìpi generali)

        1. La Repubblica riconosce il valore diagnostico e terapeutico dell'omeopatia.
        2. La Repubblica garantisce ai cittadini la pari opportunità nella scelta di cura, anche con trattamenti omeopatici, favorendo l'integrazione della medicina omeopatica con la medicina convenzionale e rendendo accessibile al cittadino l'utilizzo dei farmaci omeopatici attraverso il loro inserimento nel prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale.
        3. Lo Stato tutela il diritto alla salute del cittadino, assicurando un'adeguata qualificazione dei medici che svolgono la loro attività professionale nell'ambito della medicina omeopatica.
        4. Fa parte del Consiglio superiore di sanità un rappresentante per la medicina omeopatica.

Art. 2.
(Disciplina del farmaco omeopatico)

        1. I farmaci omeopatici sono a tutti gli effetti equiparati ai prodotti farmaceutici della medicina convenzionale.
        2. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai farmaci omeopatici non può essere superiore alla aliquota massima prevista per gli altri farmaci.
        3. Allo scopo di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci omeopatici, il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure da seguire per le prove farmacologiche, cliniche e tossicologiche, ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei singoli prodotti ed elabora i prontuari terapeutici specifici per i farmaci utilizzati nella medicina omeopatica.
        4. Nel decreto di cui al comma 3 sono indicate anche le modalità per la gestione della fase di transizione, avente una durata massima di tre anni. Al termine di tale fase di transizione, il Ministro della salute nomina due esperti in produzione e controllo dei medicinali omeopatici che sono chiamati a far parte della Commissione unica del farmaco.
        5. Ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 3, il Ministro della sanità si avvale della consulenza di due esperti in produzione e controllo dei medicinali omeopatici. Tali esperti sono scelti dal Ministro della salute tra una rosa di dieci nomi, di cui cinque indicati dalle associazioni dei consumatori e cinque segnalati dai rappresentanti della medicina omeopatica.

Art. 3.
(Formazione in omeopatia)

        1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad inserire il corso di laurea in omeopatia nell'ambito delle classi di lauree universitarie. L'accesso al corso di laurea è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di studi universitari.
        2. La durata del corso di studi di cui al comma 1 non può essere inferiore a sei anni, ivi compreso un biennio propedeutico comune con la facoltà di medicina e chirurgia.
        3. Le materie di insegnamento fondamentali e complementari del corso di studi di cui al comma 1 sono indicate nel decreto di cui al medesimo comma 1.
        4. Al compimento del corso di studi di cui al comma 1 è rilasciato il diploma di laurea in omeopatia. Tale laurea è riconosciuta dall'ordinamento statale a tutti gli effetti di legge ed abilita all'esercizio della libera pratica su tutto il territorio nazionale, previo superamento di un apposito esame di Stato.

Art. 4.
(Professione di omeopata)

        1. Il laureato in omeopatia ha il titolo di medico ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario, nel rispetto della normativa vigente. Egli può essere anche inserito o convenzionato con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 5.
(Riconoscimento degli istituti privati di formazione)

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento degli istituti privati di formazione in omeopatia.

Art. 6.
(Disciplina transitoria)

        1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso del titolo di omeopata, conseguito in uno degli istituti privati di formazione di cui all'articolo 5 ovvero in uno Stato dell'Unione europea in cui l'esercizio dell'omeopatia è disciplinato per legge, sono abilitati all'esercizio della professione previo superamento dell'esame di Stato di cui al comma 4 dell'articolo 3. Il presente comma non si applica a coloro che abbiano già svolto l'attività di omeopata per un periodo di almeno tre anni in un Paese dell'Unione europea.
        2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti minimi indispensabili per l'esercizio della professione di omeopata.